PROMEMORIA ICI

 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2011

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA

ESENTE

 

 

ORDINARIA

5,00 PER MILLE

 

 

ABITAZIONI DIVERSE DALLA PRINCIPALE

5,00 PER MILLE

 

 

AREE EDIFICABILI

7,00 per mille

 

SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA

 

Entro il 20 dicembre dell'anno in corso in unica soluzione.

 

 

NOVITA’ – ESCLUSIONE DELLA PRIMA CASA DALLA BASE IMPONIBILE  I.C.I.

 

A seguito del D.L. n. 93/2008 convertito con Legge n. 126/08 e ss.mm., non è dovuta, con decorrenza 1° gennaio 2008, l’imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e su n. 1 pertinenze (classificate come C/2, C/6 e/o C/7), così come definite dall’art. 6 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

L’esclusione dalla base imponibile ICI non riguarda le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 le quali verseranno regolarmente l'imposta con l'aliquota del 4,5 per mille e applicheranno la detrazione di € 104,00.=.

 

ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

 

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97 e dell’art. 7 del Regolamento Comunale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 2°grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. Anche per  queste abitazioni non è dovuta, con decorrenza 1° gennaio 2008, l’imposta comunale sugli immobili.

Per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea collaterale entro il 2° grado, beneficiano dell'aliquota agevolata del 4,5 per mille e della detrazione di € 104,00.= con decorrenza 01.01.2009.   (norma introdotta con delibera consiliare n. 04 dd. 18.05.2009)

Sono altresì considerate abitazioni principali, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L.662/96, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la resistenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

PRECISAZIONI

 -   Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

-   I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo dell’ICI risulta inferiore o uguale a € 12,00.

-   Non è prevista la possibilità di procedere autonomamente alla compensazione di eventuali crediti di imposta verso il Comune con le somme versate per i precedenti anni d’imposta.

 

VALORI AREE EDIFICIALI

-   Con  delibera di giunta comunale n. 14 dd. 18/01/2011 sono stati modificati i valori delle aree fabbricabili esistenti nel territorio comunale a partire dall’anno 2011 e pertanto per i possessori di tale aree si rinvia al prospetto riepilogativo riportato nell'area tributi del presente sito internet.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO

 -   Il pagamento puo' essere effettuato nei seguenti modi:

o       presso il tesoriere del Comune di Lisignago: CASSA CENTRALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST Codice IBAN IT82E 0359901800 000000132250;

o       a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Lisignago servizio tesoreria n. 12927380;

o       mediante modello F24. E’ DA TENERE PRESENTE CHE SE IL VERSAMENTO AVVIENE IN COMPENSAZIONE DI ALTRI CREDITI LA SCADENZA E’ ANTICIPATA AL 16/12

 

Per ogni chiarimento in merito alle disposizioni riguardanti le tariffe e/o i tributi in genere l’Ufficio Ragioneria è disponibile secondo il seguente orario:

 

TELEFONICAMENTE AL SEGUENTE NUMERO:   0461/683063

TRAMITE FAX AL SEGUENTE NUMERO:             0461/682222

 

PRESSO L’UFFICIO CON IL SEGUENTE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE   8.30 ALLE ORE 12.00

                          IL GIOVEDI’ DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30

 

VIA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO:  ragioneria@comune.lisignago.tn.it 

 

 

 

 

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