ALIQUOTE PER L’ANNO 2011 |
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ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA |
ESENTE |
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ORDINARIA |
5,00 PER MILLE |
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ABITAZIONI DIVERSE DALLA PRINCIPALE |
5,00 PER MILLE |
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AREE EDIFICABILI |
7,00 per mille |
SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA
Entro il 20 dicembre dell'anno in corso in unica soluzione.
NOVITA’ – ESCLUSIONE DELLA PRIMA CASA DALLA BASE IMPONIBILE I.C.I.
A seguito del D.L. n. 93/2008 convertito con Legge n. 126/08 e ss.mm., non è dovuta, con decorrenza 1° gennaio 2008, l’imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e su n. 1 pertinenze (classificate come C/2, C/6 e/o C/7), così come definite dall’art. 6 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
L’esclusione dalla base imponibile ICI non riguarda le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 le quali verseranno regolarmente l'imposta con l'aliquota del 4,5 per mille e applicheranno la detrazione di € 104,00.=.
ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97 e dell’art. 7 del Regolamento Comunale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 2°grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. Anche per queste abitazioni non è dovuta, con decorrenza 1° gennaio 2008, l’imposta comunale sugli immobili.
Per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea collaterale entro il 2° grado, beneficiano dell'aliquota agevolata del 4,5 per mille e della detrazione di € 104,00.= con decorrenza 01.01.2009. (norma introdotta con delibera consiliare n. 04 dd. 18.05.2009)
Sono altresì considerate abitazioni principali, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L.662/96, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la resistenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
PRECISAZIONI
- Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo dell’ICI risulta inferiore o uguale a € 12,00.
- Non è prevista la possibilità di procedere autonomamente alla compensazione di eventuali crediti di imposta verso il Comune con le somme versate per i precedenti anni d’imposta.
VALORI AREE EDIFICIALI
- Con delibera di giunta comunale n. 14 dd. 18/01/2011 sono stati modificati i valori delle aree fabbricabili esistenti nel territorio comunale a partire dall’anno 2011 e pertanto per i possessori di tale aree si rinvia al prospetto riepilogativo riportato nell'area tributi del presente sito internet.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
- Il pagamento puo' essere effettuato nei seguenti modi:
o presso il tesoriere del Comune di Lisignago: CASSA CENTRALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST Codice IBAN IT82E 0359901800 000000132250;
o a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Lisignago servizio tesoreria n. 12927380;
o mediante modello F24. E’ DA TENERE PRESENTE CHE SE IL VERSAMENTO AVVIENE IN COMPENSAZIONE DI ALTRI CREDITI LA SCADENZA E’ ANTICIPATA AL 16/12
Per ogni chiarimento in merito alle disposizioni riguardanti le tariffe e/o i tributi in genere l’Ufficio Ragioneria è disponibile secondo il seguente orario:
TELEFONICAMENTE AL SEGUENTE NUMERO: 0461/683063
TRAMITE FAX AL SEGUENTE NUMERO: 0461/682222
PRESSO L’UFFICIO CON IL SEGUENTE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.00
IL GIOVEDI’ DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30
VIA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: ragioneria@comune.lisignago.tn.it